Statute
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WORLD BIODIVERSITY ASSOCIATION ONLUS
STATUTO
TITOLO 1
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA
Art. 1
A norma degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Verona presso il Museo Civico di Storia Naturale, Lungadige Porta Vittoria 9, una Associazione denominata "WBA - World Biodiversity Association onlus", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), di seguito denominata Associazione. La variazione della sede non comporta modifica statutaria.
Art. 2
L’Associazione, ai sensi dell’art. 10 comma 1 Lett. a) del D.lgs n.460 e nel rispetto dei limiti della Legge 11 Agosto 1991 n.266 e delle successive Leggi Regionali di attuazione:
- è senza fine di lucro è indipendente da partiti politici;
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge solo le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse strettamente connesse;
- non distribuisce in modo diretto o indiretto, utili ed avanzi di gestione;
- impiega gli eventuali utili od avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa devolverà il patrimonio residuo dell’Associazione ad altra ONLUS od a fini di utilità sociale, sentita l’Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex DPCM 26/09/2000;
- entro il 30 Aprile redigerà un rendiconto analitico dell’attività svolta nell’anno solare precedente;
- uniforma la propria organizzazione a principi di democrazia interna;
- farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare nella propria denominazione della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”; quanto indicato nel presente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo n. 460 del 04/12/1997 e successive modificazioni.
- ha durata di 20 anni dal giorno della sua legale costituzione e potrà essere prorogata.
Art. 3
L’Associazione nasce dall’esigenza di preservare la biodiversità, intesa come varietà degli organismi viventi a tutti i livelli, da quello delle varianti genetiche appartenenti alla stessa specie, fino alla gamma delle varie specie, dei generi, delle famiglie e ai livelli tassonomici più alti; la biodiversità comprende anche la varietà degli ecosistemi, ossia la varietà delle comunità degli organismi presenti in un determinato habitat, e delle condizioni fisiche in presenza delle quali essi vivono. La conservazione della biodiversità per essere efficace deve basarsi sulla conoscenza; solamente lo studio degli ecosistemi e delle specie che li costituiscono può generare durature azioni di tutela. Sono necessari, inoltre, progetti di cooperazione che coinvolgano le popolazioni indigene, molto spesso a loro volta minacciate da modelli di sviluppo poco attenti alla diversità culturale che esse esprimono.
L'Associazione, in sintesi, svolge le seguenti attività nell’ambito della tutela ambientale:
a) conservazione della diversità biologica in tutte le sue forme attraverso la promozione e il sostegno di attività di studio, di ricerca scientifica, di divulgazione, di formazione e di educazione ambientale;
b) conservazione, salvaguardia e tutela dell’ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell’equilibrio naturale;
c) studio e salvaguardia di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione, di comunità biologiche, di biotopi e di ambienti naturali minacciati;
d) tutela della biodiversità umana attraverso la conoscenza e il sostegno di gruppi etnici e di comunità umane che vedono minacciate la loro cultura e la loro stessa esistenza;
e) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) proposta di metodi di gestione territoriale e di restauro ambientale basati sui principi dello sviluppo sostenibile, volti all'integrazione tra uomo e ambiente naturale per la salvaguardia, non solo dei valori naturalistici, ma anche dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali.
g) ogni altra iniziativa od intervento finalizzato al raggiungimento degli scopi e attività di cui sopra.
Art. 4
L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie di quanto indicative delle stesse, nei limiti consentiti al D.L. n. 460 del 04/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO 2
SOCI - ORGANI SOCIALI - PATRIMONIO
Art. 5
Il numero dei soci dell’Associazione è illimitato; a ciascun socio è attribuita la facoltà di fornire al Consiglio Direttivo suggerimenti, idee e proposte, programmi e progetti mirati a sviluppare le iniziative dell’Associazione nei termini stabiliti dagli scopi sociali della medesima.
I Soci sono persone fisiche che aderiscono all’Associazione condividendone gli scopi ed operando personalmente per il conseguimento degli stessi, ovvero la sostengono mediante liberalità. Per diventare socio è indispensabile:
- aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- essere presentati da altro socio dell’Associazione;
- presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo che delibera con obbligo di motivazione nel caso di non accoglimento della domanda in parola, ferma restando la possibilità di appello all’Assemblea da parte del richiedente rifiutato.
La quota associativa annuale sarà definita e aggiornata dal Consiglio Direttivo se presente, ovvero dal Presidente.
La delibera dell’ammissione diventa operativa dopo che il nuovo socio ha effettuato il versamento della quota associativa.
I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale e all’osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni dell’Associazione e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della medesima: la loro attività non è in alcun modo retribuita.
La qualità di socio si conserva con la partecipazione alle iniziative dell’Associazione e con il versamento della quota annuale.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo se presente, ovvero dal Presidente: essa deve essere deliberata solo dopo aver sentito le controdeduzioni del socio e deve evidenziare i gravi motivi che la giustificano; il socio escluso può opporsi all’esclusione appellandosi al voto dell’Assemblea.
I soci che cessano di appartenere all’Associazione non conseguiranno alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono riavere i contributi associativi e le quote già versate. E’ esclusa da parte dell’Associazione ogni corresponsione di interessi per le somme mutuate a credito o a debito.
E’ facoltà dei soci aggregarsi in gruppi o commissioni interne all’Associazione per sviluppare particolari settori inerenti agli scopi sociali.
Art. 6
Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche sono elettive e gratuite
Art. 7
L’Assemblea dell’Associazione è composta dai Soci ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in caso di sua assenza dal vicepresidente se presente o dal socio più anziano. Ad ogni associato spetta un voto. Nell’Assemblea ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da un altro associato. Ogni Socio non può avere più di una delega.
L’Assemblea viene convocata ogni anno entro il 30 Aprile dal Presidente per:
a) discutere il bilancio consuntivo;
b) presentare il bilancio preventivo;
c) procedere alle nomine delle cariche sociali se scadute;
d) deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza del presente statuto e sottoposti all’esame dal Consiglio Direttivo se presente, ovvero dal Presidente.
L’Assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia il numero degli associati o dai voti rappresentati e delibera a maggioranza semplice.
L’Assemblea straordinaria modifica le variazioni allo Statuto con la presenza dei ¾ dei soci e la maggioranza dei consensi dei presenti e delibera lo scioglimento, nonché la devoluzione dei beni, con il voto favorevole dei ¾ dei soci.
La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, il luogo e la data, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata.
Art. 8
Il Consiglio Direttivo, si compone da tre a nove consiglieri. Il numero è determinato di volta in volta dall’assemblea che precede all’elezione. I Consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati per un massimo di tre volte.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica: qualora il Consiglio sia composta da tre membri le adunanze sono valide quando sono presenti tutti e tre i membri e la decisione deve assunta all’unanimità. La convocazione deve avvenire per iscritto (lettera, fax, telegramma, modem) almeno sette giorni prima dell’adunanza. Le deliberazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità la delibera risulta bocciata.
E’ compito del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza del Presidente:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;
c) emanare regolamenti interni per l’attività dell’associazione e regolamenti specifici per le singole attività;
d) deliberare sull’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei soci;
e) nominare i componenti del Comitato Scientifico dell’Associazione;
f) chiedere pareri tecnici al Comitato Scientifico su questioni inerenti le tematiche ambientali;
g) fissare di anno in anno le quote che i soci debbono corrispondere annualmente, nonché le modalità di pagamento delle stesse.
h) nominare il suo Presidente e Vicepresidente.
Il Presidente comunque dirige e coordina l’attività dell’Associazione, gestisce il patrimonio ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Presidente è incaricato di tutte le operazioni riguardanti la realizzazione degli scopi dell’associazione della quale ha responsabilità di fronte ai Soci ed ai terzi, stipulare atti e contratti inerenti l’attività sociale.
Il Comitato Scientifico dell'Associazione è un organo sociale costituito da esperti, particolarmente qualificati per l'attività e gli studi realizzati nei settori di relativa competenza, nominati dal Consiglio Direttivo all'atto del suo insediamento. Il numero dei componenti il Comitato Scientifico è fissato dal Consiglio Direttivo prima della nomina. Dopo la nomina ciascun componente il Comitato Scientifico deve comunicare al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notifica, l'accettazione dell'incarico. Gli esperti del Comitato Scientifico possono anche non far parte dell'Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno un Coordinatore che presiede le sedute e mantiene periodici contatti con gli altri organi sociali dell'Associazione. Il Comitato Scientifico potrà annoverare esperti delle seguenti discipline: geografia, biologia, geologia, zoologia, botanica, scienze agrarie, scienze forestali, archeologia, urbanistica, pianificazione ambientale, ingegneria, giurisprudenza, storia, economia.
Il Comitato Scientifico può operare autonomamente o su richiesta del Consiglio Direttivo per:
- esprimere parere tecnico in merito a qualsiasi questione o iniziativa riguardante la tutela del patrimonio naturalistico e culturale del territorio;
- proporre metodi di gestione territoriale attenti al mantenimento degli equilibri ecologici e all'integrazione tra uomo e ambiente naturale;
- qualificare l'operato dell'Associazione attraverso attività comuni rivolte sia all'interno che all'esterno dell'Associazione (stages, convegni, conferenze, ecc.).
Nel caso il parere venga richiesto dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo è tenuto a fornire agli esperti del Comitato Scientifico tutta la documentazione e gli elementi necessari per la formulazione di un giudizio tecnico in merito al quesito formulato.
Art. 9
I mezzi finanziari e il patrimonio dell’Associazione sono costituiti:
- dalle quote di ammissione e dalle quote sociali annuali
- dai contributi di Stato, Regioni e altri Enti pubblici o privati destinati alla realizzazione degli scopi dell’associazione, compresi lasciti, donazioni ed erogazioni, che verranno destinati alla realizzazione degli scopi dell’Associazione a da questa accettati con delibera dal Presidente.
- contributi di organismi internazionali
- introiti derivanti da convenzioni
- rendite di mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo
- entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali
- altre entrate ammesse ai sensi della Legge 266/91.
Art. 10
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all’anno in corso. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o connesse di cui all’art. 3 Titolo 1 del presente Statuto.
Art. 11
Con delibera del Presidente l’Associazione può istituire delegazioni od uffici periferici distaccati nominandone un responsabile.
Art. 12
Il Collegio dei revisori dei conti è nominato facoltativamente dall’Assemblea dei Soci qualora se ne ravvisi la necessità. Esso è composto da 3 membri che durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. I membri del collegio non possono far parte del consiglio direttivo; possono invece essere soci dell’Associazione o anche non associati.
Il Collegio dei revisori dei conti esercita i poteri e le funzioni previste dagli art. 2403 e seguenti del Codice Civile, ha compito di vigilare sull’osservanza delle leggi e del presente statuto, controllare l’amministrazione dell’associazione, e in virtù di questa funzione predispone una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo. I revisori dei conti partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e in quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.
Art. 13
I Soci sono tenuti a rimettere ogni decisione su controversie nascenti dalla interpretazione del presente statuto e dai rapporti con altri soci o con l’Associazione ad un collegio composto da 3 arbitri di cui uno nominato dalla parte che ricorre all’arbitrato, un secondo nominato dalla controparte e il terzo avente funzione di presidente del collegio medesimo nominato su accordo tra i suddetti arbitri o in caso di disaccordo, dal presidente della Camera Arbitrale di Verona presso la locale Camera di Commercio su richiesta della parte più diligente. L’arbitro è il mandatario delle parti e svolge il proprio incarico senza formalità di procedura secondo diritto.
Art. 14
L’Associazione si estingue secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi
- per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.
Art. 15
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile vigente.
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